Art. 69.
(Informazione e formazione).

      1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché:

          a) i rappresentanti per la sicurezza siano informati sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza da impiegare sul luogo di lavoro;

 

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          b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise concernenti il significato della segnaletica di sicurezza, in particolare quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.